CAMF Laboratorio Abilitato alla Verificazione Periodica
Dei Misuratori fiscali registratori di cassa ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 28 luglio 2003
Titolo del provvedimento
Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Attuazione delle disposizioni contenute nelle lettere b) e c) del punto 5.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate. Titolo del documento: Modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983. Testo: in vigore dal 23/10/2003
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto Dispone:
1. Definizioni.
1.1 Ai sensi del presente provvedimento si intende per:
decreto il decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione della legge 26 gennaio 1983, n. 18; misuratori, gli apparecchi misuratori fiscali contemplati dall'art. 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, idonei, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 30 marzo 1992, alla certificazione:
a) delle operazioni previste dal comma 1 del predetto art. 12;
b) delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi
della legge 28 marzo 1991, n. 112;
verificazione periodica di un misuratore od anche verificazione, la procedura valutativa della conformità fiscale del misuratore stesso ai requisiti prescritti, da eseguirsi secondo definita periodicità ;
ufficio finanziario, un ufficio finanziario competente per l'esecuzione dei controlli di conformità, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto delle nuove strutture conseguenti all'attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
laboratorio di verificazione periodica, od anche laboratorio abilitato,un laboratorio abilitato all'esecuzione della verificazione periodica di misuratori fiscali dall'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione;
tecnico, il tecnico che effettua la verificazione periodica su incarico del laboratorio abilitato;
utente di misuratore od anche utente, il contribuente che ne ha comunicato l'installazione ai sensi dell'art. 8 del decreto;
fabbricante, un produttore o importatore di misuratori fiscali;
marchio identificativo il marchio identificativo dei centri di assistenza di cui agli articoli 4 e 9 del decreto, e 1 e 2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto;
>fabbricante abilitato, fabbricante con sistema di garanzia della
QUALITA' certificato e sorvegliato, abilitato dall'Agenzia delle entrate ad eseguire direttamente i controlli di conformità degli esemplari prodotti a termini dell'art. 7, ultimo comma, del decreto;
br>sigillo identificativo il sigillo identificativo attribuito a tecnico
incaricato dell'esecuzione dei controlli di conformità o di verificazione periodica, previsto nel provvedimento che abilita il relativo produttore o laboratorio all'esecuzione predetta;
sigillo fiscale, il bollo fiscale di cui all'art. 7 del decreto, il sigillo identificativo o il marchio identificativo apposto a termini del decreto medesimo o del punto 11.1 successivo.
2. Campo di applicazione.
2.1 Il presente provvedimento si applica ai misuratori messi in servizio.
3. Verificazione periodica.
3.1 I misuratori sono muniti oltre che del prescritto sigillo fiscale anche di "targhetta di verificazione periodica" con termini di validità non scaduti, applicata ai sensi del punto 4.3 a seguito di verificazione periodica.
3.2 I misuratori sono sottoposti a verificazione periodica secondo la scadenza stabilita dall'allegato I.
3.2.1 La verificazione periodica per la prima volta viene effettuata:
a) per i misuratori fiscali in servizio alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento, entro un anno dalla data stessa;
b) per gli altri misuratori fiscali:
b1) contestualmente al controllo di conformità ed in tal caso viene eseguito dall'ufficio finanziario competente o dal fabbricante abilitato, titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;
b2) all'atto della messa in servizio del misuratore fiscale ed in tal caso la verificazione viene effettuata da laboratorio abilitato.
3.3 La verificazione periodica di un misuratore è effettuata, su richiesta ed a spese dell'utente che ne ha comunicato la messa in servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto, nel luogo di funzionamento da uno dei soggetti seguenti, o nelle sedi dei soggetti medesimi:
a) da un laboratorio abilitato, nel rispetto delle condizioni fissate
dal provvedimento di abilitazione del laboratorio;
b) dal fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello;
c) da un laboratorio di fabbricante abilitato che sia titolare del provvedimento di approvazione del relativo modello, ove il laboratorio medesimo sia espressamente menzionato nel provvedimento di abilitazione del fabbricante.
4. Verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro.
4.1 In sede di verificazione periodica dei misuratori con sigillo fiscale integro si effettuano le seguenti operazioni:
a) accertamento della presenza di sigillo fiscale regolare con
inalterata garanzia di inaccessibilità agli organi interni;
b) verifica della permanenza della conformità fiscale, secondo le idonee procedure specificate dal laboratorio nella sua domanda di abilitazione, comprendenti apposite prove sperimentali che escludono, comunque, interventi sugli organi interni comportanti la rimozione del sigillo fiscale.
4.2 Il tecnico incaricato della verificazione periodica di un misuratore provvede a riportare nel relativo libretto fiscale di dotazione le seguenti annotazioni:
1) la data della richiesta di verificazione periodica;
2) la data di inizio e la sede dell'intervento;
3) la descrizione sommaria delle eventuali anomalie riscontrate e l'eventuale ritiro dell'apparecchio con o senza sostituzione;
4) il numero dell'ultimo scontrino fiscale rilasciato e il numero di azzeramento relativo alla fase precedente l'intervento;
5) i numeri iniziale e finale degli scontrini fiscali emessi per le operazioni di prova che, siglati dal tecnico, devono essere conservati a cura dell'utente;
6) l'ultimo numero di azzeramento risultante dopo la fase dell'intervento tecnico;
7) l'esito positivo o negativo della verificazione;
8) la data della ultimazione dell'intervento e sottoscrizione del tecnico;
9) la data dell'eventuale riconsegna dell'apparecchio nel caso che la verificazione periodica sia stata eseguita presso il laboratorio;
10) la convalida delle annotazioni con la propria firma;
11) i propri estremi identificativi, nonché quelli, secondo i casi, del laboratorio abilitato di appartenenza, del fabbricante abilitato o del suo laboratorio di fabbricante abilitato.
4.3 L'esito positivo della verificazione periodica è attestato dal tecnico incaricato mediante apposizione di "targhetta di verificazione periodica", del tipo autoadesivo che nella rimozione si distrugge, conforme al modello riportato nell'allegato II, previa indicazione della scadenza della verificazione effettuata, secondo le modalità specificate nello stesso allegato.
4.4 In caso di esito negativo dell'accertamento previsto alla lettera a),del punto 4.1 e/o della verifica contemplata alla lettera b), dello stesso punto, il tecnico incaricato provvede ad effettuare le seguenti operazioni:
a) applicazione sul misuratore interessato di targhetta indicante la sua inutilizzabilità , conforme al modello riportato nell'allegato III ;
b) rilascio all'utente di apposito resoconto in cui sono descritte le difettosità tecniche, funzionali e fiscali riscontrate, ovvero i motivi dell'inutilizzabilità fiscale dell'apparecchio stesso. Il resoconto, datato e firmato dal tecnico e dall'utente, cui viene consegnato in originale, costituisce notifica al medesimo utente dell'esito negativo della verificazione periodica.
4.5 Avverso la comunicazione di esito negativo della verificazione periodica adottata dal tecnico incaricato, l'utente può presentare ricorso all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, entro 30 giorni dalla consegna del resoconto previsto al punto 4.4, lettera b).
4.6 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, nei quali sia stata rimossa la relativa causa impeditiva, e quelli con targhetta di verificazione scaduta, illeggibile o alterata possono essere riutilizzati, a condizione che siano stati preventivamente sottoposti, con esito positivo, a verificazione periodica secondo le modalità contemplate nel presente provvedimento.
4.7 I misuratori dichiarati non utilizzabili in sede di verificazione periodica, ove non ripresentati alla verificazione periodica entro 40 giorni dalla data della notificazione del resoconto di cui al punto 4.4, lettera b), devono essere sottoposti alla procedura di defiscalizzazione prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 4 aprile 1990 con l'intervento di un tecnico abilitato ad eseguire operazioni di verificazione periodica.
5. Verificazione periodica dei misuratori privi di sigillo fiscale.
5.1 I misuratori privi per qualsiasi causa di sigillo fiscale, anche se muniti di "targhetta di verificazione periodica" con termini di validità non ancora scaduti, sono sottoposti ad una nuova verificazione periodica, secondo idonee procedure specificate dal laboratorio prescelto nella sua domanda di abilitazione, di valenza identica a quelle effettuate nei controlli di conformità di cui all'art. 7 del decreto.
5.2 La richiesta di verificazione periodica nei casi di misuratore senza sigillo fiscale è accompagnata da dichiarazione dell'utente resa conformemente all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, e da dichiarazione di chi ha eseguito la riparazione, resa ai medesimi sensi, attestanti:
a) che il misuratore, nei suoi componenti hardware e software, non ha subito alterazioni rispetto al corrispondente modello regolarmente approvato;
b) le cause dell'assenza del sigillo fiscale;
c) gli eventuali interventi eseguiti sui componenti hardware e software del misuratore;
d) gli estremi identificativi dell'eventuale soggetto che ha effettuato gli interventi.
5.3 A seguito di esito positivo il tecnico incaricato della verificazione, oltre agli adempimenti previsti al punto 4.2, provvede a:
a) apporre, nell'alloggiamento del sigillo fiscale, il proprio sigillo
identificativo, previsto nel provvedimento di abilitazione, secondo i casi, del laboratorio o del fabbricante ai sensi rispettivamente del successivo punto 6.2 o dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto;
b) applicare sul misuratore la "targhetta di verificazione periodica" prevista al punto 4.3.
5.4. In caso di esito negativo, si applicano le disposizioni dei punti 4.4 e 4.5.
6. Abilitazione dei laboratori di verificazione periodica.
6.1 I laboratori interessati ad ottenere l'abilitazione ad operare quali laboratori di verificazione periodica presentano domanda all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione. La domanda, sottoscritta dal rappresentante, legale o negoziale, contiene:
a) la denominazione del laboratorio, la ragione sociale, la sede legale e, se diversa, la sede operativa principale, le eventuali sedi distaccate, la partita IVA e/o il codice fiscale;
b) l'indicazione della/e categoria/e di misuratori fiscali (registratori di cassa, terminali elettronici, bilance elettroniche con stampante) ed eventualmente dei particolari modelli, per i quali si chiede l'abilitazione;
c) l'indicazione delle apparecchiature e degli strumenti posseduti e ritenuti idonei per l'esecuzione della verificazione periodica;
d) la planimetria, in scala adeguata, dei locali adibiti a laboratorio di verifica in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;
e) l'elenco dei tecnici incaricati della verificazione periodica completo dei corrispondenti dati anagrafici, codice fiscale, titoli, qualifiche, esperienze professionali, e relativi numeri identificativi. L'elenco deve contenere anche l'indicazione del responsabile del laboratorio e, ove diverso, della verificazione;
f) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'allegato IV;
g) l'impegno al rispetto dei requisiti di cui all'allegato IV;
h) l'impegno a comunicare all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla stessa, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate con i relativi esiti;
i) l'impegno a garantire tempestivo e gratuito intervento a seguito di richiesta avanzata dagli organi accertatori;
j) la descrizione, corredata di disegni, del sigillo identificativo che si propone di attribuire a ciascun tecnico incaricato di operazioni di verificazione periodica. L'impronta del sigillo identificativo è costituita da una sigla o dal logotipo del laboratorio e dal numero identificativo dell'incaricato stesso, e deve avere dimensioni identiche a quelle fissate per il bollo fiscale dall'allegato C, paragrafo 1, del decreto;
k) una lastrina di ottone o di piombo recante due impronte per ciascuno dei sigilli identificativi proposti per i singoli incaricati della verificazione;
l) il disegno, insieme a due esemplari, di ognuna delle targhette di verificazione periodica e di rifiuto previste, rispettivamente ai punti 4.3 e 4.4;
m) la descrizione delle procedure adottate nell'esecuzione della verificazione periodica contemplate ai punti 4.1, lettera b) e 5.1 del presente provvedimento.
6.2 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, accertati il possesso dei requisiti fissati dall'allegato IV e la regolarità della domanda, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto, adotta il chiesto provvedimento di abilitazione, valido su tutto il territorio nazionale, nel quale sono riportate le categorie dei misuratori, gli eventuali modelli e le condizioni alle quali l'abilitazione medesima viene rilasciata, la durata di quest'ultima e i disegni dei sigilli identificativi dei tecnici.
6.3 Il mancato accoglimento della domanda di abilitazione è adottato con provvedimento motivato, avverso il quale il laboratorio entro 60 giorni dalla sua notifica può presentare ricorso al TAR competente.
6.4 Ogni variazione dei dati e degli elementi indicati nel punto 6.1 è comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione entro 30 giorni dal suo verificarsi ai fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui alla lettera b), del punto 10.1. L'inosservanza di detta prescrizione comporta la revoca o la sospensione dell'abilitazione, nel rispetto delle modalità di cui al punto 7.
7. Disposizioni comuni per la revoca e la sospensione delle abilitazioni.
7.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione - nel caso in cui accerti nei confronti di un laboratorio abilitato, la perdita di uno o più dei requisiti prescritti, gravi irregolarità, difformità procedurali nell'esecuzione della verificazione periodica e/o il mancato rispetto delle condizioni previste dal relativo provvedimento di abilitazione, sospende o revoca l'abilitazione concessa, sentita la commissione di cui all'art. 5 del decreto.
7.2 Avverso il provvedimento di sospensione o di revoca, debitamente motivato, è ammesso ricorso al TAR competente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
7.3 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione inserisce gli estremi del provvedimento di sospensione o di revoca nell'elenco previsto al punto 10.1, lettera b).
8. Obblighi degli utenti.
8.1 Gli utenti, fatto salvo ogni altro obbligo previsto dalle norme vigenti, ivi compresi quelli fissati dagli altri punti del presente provvedimento:
a) non possono impiegare o detenere nel luogo di svolgimento dell'attività' di vendita nel diretto ed immediato rapporto con il pubblico misuratori non sottoposti a verificazione entro il termine prescritto, privi per causa qualsiasi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione periodica, o dichiarati non utilizzabili;
b) rispondono del corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento ad essi connesso;
c) mantengono l'integrità' dell'etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale tranne il caso di rimozione per riparazione;
d) non utilizzano strumenti che presentino difformità, difettosità o inaffidabilità ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali, delle quali abbiano conoscenza.
8.2 I misuratori contemplati nel punto 8.1, lettera a), sono considerati, a tutti gli effetti, privi di sigillo fiscale.
9. Libretto fiscale.
9.1 Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul mercato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono riportate le prescrizioni indicate ai punti 4.7 ed 8.
10. Consultabilità telematica degli elenchi dei fabbricanti abilitati, dei laboratori di verificazione periodica e di dati correlati di interesse per gli utenti.
10.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione cura la redazione di un apposito elenco, consultabile dagli interessati anche per via telematica, in cui sono rispettivamente inseriti:
a) i produttori abilitati ad eseguire direttamente i controlli di conformità, le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi, nonché gli eventuali laboratori esterni alla loro sede produttiva e i relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformità. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica;
b) i laboratori di verificazione e i relativi responsabili, gli estremi del relativo provvedimento di abilitazione, i dati identificativi dei tecnici e i disegni dei relativi sigilli identificativi;
c) i centri di assistenza richiamati al punto 12.1 successivo, i modelli di misuratori fiscali per i quali possono eseguire operazioni di verificazione periodica, i nominativi dei tecnici incaricati di dette operazioni con gli elementi identificativi previsti al punto 6.1., lettera e), per i tecnici dei laboratori di verificazione periodica.
11. Modificazioni e abrogazioni.
Ai provvedimenti sotto indicati sono apportate le modificazioni in corrispondenza specificate.
11.1 Il decreto è modificato come segue:
11.1.1 Art. 4: i numeri 9) e 10) del comma 4 sono abrogati.
11.1.2 Art. 7: a) il comma 2 è abrogato;
b) all'ultimo comma è aggiunto il seguente periodo:
"Nei casi in cui dai predetti sopralluoghi risulti che il produttore,
abilitato ad eseguire direttamente i controlli di conformità, disponga di apparecchiatura o di idonea struttura organizzativa che assicuri il rigoroso conteggio dei misuratori sottoposti ai controlli medesimi, l'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione può autorizzare, sentita la commissione istituita dall'art. 5, l'applicazione, in luogo del predetto bollo, dell'apposito sigillo identificativo del tecnico incaricato del controllo. L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, sentita l'anzidetta commissione, può autorizzare altresì che il bollo fiscale e il sigillo identificativo, applicati a seguito dei controlli eseguiti rispettivamente dagli uffici finanziari o direttamente dai tecnici dei produttori, possano essere anche di particolare tipo autoadesivo che si distrugge nella rimozione, purché atto ad assicurare garanzie fiscali non inferiori a quelle risultanti dall'impiego dei punzoni a percussione. Il provvedimento di abilitazione del produttore fissa, oltre alle condizioni alle quali l'abilitazione viene concessa, la durata dell'abilitazione, le caratteristiche della dichiarazione scritta di conformità, destinata all'utente finale, che il fabbricante deve fornire insieme ad ogni misuratore fiscale, nonché le caratteristiche delle impronte dei sigilli identificativi dei tecnici incaricati dei controlli medesimi. In apposito allegato è descritta la struttura organizzativa del produttore con l'elenco degli eventuali laboratori esterni alla sede produttiva e dei relativi tecnici che a nome e per conto del produttore possono eseguire i controlli di conformità. I tecnici devono essere identificati con gli stessi elementi previsti al punto 6.1, lettera e), per i tecnici incaricati della verificazione periodica. L'elenco dei tecnici deve essere aggiornato trimestralmente, anche in caso di variazione nulla, con comunicazione del produttore per via telematica all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione".
11.1.3 Art. 8. Detto articolo è sostituito dal seguente:
"Art. 8. Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente provvede a darne comunicazione al competente Ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione è redatta in duplice esemplare di cui uno di spettanza dell'utente e contiene i dati identificativi dell'utente, la denominazione commerciale del modello, nonché il numero di matricola dell'apparecchio e l'ubicazione dell'esercizio in cui lo stesso è in servizio. Con le stesse modalità e le stesse indicazioni sono comunicate al predetto ufficio le variazioni dei dati sopra elencati. La dichiarazione di cui al comma precedente è sottoscritta con i propri dati identificativi anche dal tecnico che ha effettuato la verificazione periodica, qualora la stessa sia stata eseguita all'atto della messa in servizio del misuratore".
11.1.4 Art. 9. Detto articolo è sostituito dal seguente:
"Art. 9. Le imprese che producono o importano, se distribuiscono, alienano, locano o a qualsiasi titolo cedono o danno in uso apparecchi misuratori fiscali provvedono ad annotare:
1) su registro di carico e scarico le cessioni, dazioni in uso e simili con la specifica indicazione dei seguenti dati:
a) denominazione o ragione sociale della ditta, o nome e cognome se persona fisica, numero di partita I.V.A. del destinatario dell'apparecchio ed ubicazione dell'esercizio;
b) denominazione commerciale del modello ed estremi del relativo decreto di approvazione;
c) numero di matricola ed estremi dell'eseguito controllo di conformità;
d) data di consegna e degli estremi del documento relativo alla consegna;
e) della data di restituzione o riconsegna da parte dell'utente ed estremi dei documenti emessi per l'operazione;
2) su apposito registro i nominativi, con l'indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale, dei tecnici. incaricati delle operazioni di assistenza e manutenzione contemplate dall'art. 4, comma 1, del decreto, come modificato dal punto 4.1 del provvedimento 4 marzo 2002 dell'Agenzia delle entrate. Le disposizioni del presente articolo, nei casi di imprese con attività produttiva o di importazione svolta in territorio diverso da quello nazionale, si applicano soltanto per i misuratori destinati ad essere immessi in commercio nell'ambito del territorio nazionale".
11.1.5 Art. 10. Detto articolo è sostituito dal seguente:
"Art. 10 - All'atto della messa in servizio dell'apparecchio misuratore fiscale, l'utente annota sul relativo libretto di dotazione l'ultimo numero di azzeramento risultante al termine delle eventuali operazioni di prova dichiarando, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, l'accertata integrità del bollo fiscale".
11.1.6 Allegato C. Il punto 2 è abrogato.
11.2. Il decreto ministeriale 4 aprile 1990, citato nei riferimenti normativi, è modificato come segue: 11.2.1 Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3.
11.2.2 Art. 4. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'utente che cede ad altro utilizzatore l'apparecchio misuratore fiscale deve conservare copia del libretto di dotazione unitamente alla stampa integrale dei dati contenuti nella memoria fiscale relativi alle operazioni dallo stesso effettuate".
11.3. Il decreto ministeriale 30 marzo 1992, citato nei riferimenti normativi, è modificato come segue:
11.3.1. Sono abrogati gli articoli 18, 20 e 21.
11.3.2. Art. 19. è sostituito dal seguente:
"Art. 19 - Entro il giorno successivo a quello della messa in servizio di un apparecchio misuratore fiscale, l'utente ne dà comunicazione al competente ufficio unico delle entrate mediante apposita dichiarazione compilata in conformità con le disposizioni contenute nell'art. 8 del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni".
12. Norme transitorie.
2 del decreto ministeriale 4 aprile 1990, che alla data del 28 febbraio 2003 risultino autorizzati ad eseguire interventi annuali ai sensi delle disposizioni contenute nello stesso decreto, possono, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta celere con avviso di ricevimento, effettuare sino e non oltre il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento operazioni di verificazione periodica sui misuratori della ditta per i quali sono autorizzati, secondo le procedure previste dal presente provvedimento. Gli stessi centri devono comunicare trimestralmente all'Agenzia delle entrate, secondo modalità dalla medesima indicate, i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate.
12.2 Nella comunicazione di cui al precedente punto 12.1. sono indicati i nominativi dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica insieme agli altri elementi identificativi previsti alla lettera c), del punto 10.1.
13. Vigilanza.
13.1 L'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione, direttamente o a mezzo dei suoi uffici periferici, esercita in materia di verificazione periodica in concorso con gli organi istituzionali di controllo, le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento e sul rispetto delle norme vigenti da parte dei laboratori abilitati.
14. Entrata in vigore.
14.1 Il presente provvedimento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Motivazioni.
Il presente provvedimento riguarda modifiche al decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, concernente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con dette modifiche si intende ovviare alle censure di vizio di legittimità, sotto il profilo dell'ostacolo alla libera circolazione dei beni, delle quali, a parere della Commissione europea, risulterebbero affette le modificandone norme contenute nel decreto ministeriale 23 marzo 1983, in quanto impongono agli operatori del settore degli adempimenti (l'obbligo di omologazione dei misuratori fiscali; l'obbligo della verifica fisica, l'obbligo dell'osservanza delle specifiche tecniche analiticamente indicate nell'allegato al decreto ministeriale 23 marzo 1983, l'obbligo della predisposizione di una rete di assistenza tecnica, ecc.) che, ancorché connessi all'espletamento dei controlli fiscali da parte dell'amministrazione, "oltrepassano quanto necessario" per garantire l'efficacia dei controlli medesimi.
Riferimenti normativi.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Disposizioni relative ai misuratori fiscali:
legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali; decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati; decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo; provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002; Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 68 e 73); decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.